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Fase di attenzione per gli incendi boschivi. Misure per l'abbruciamento controllato di materiale vegetale.

La fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale è prevista per il periodo dal 1° luglio 2024 al 15 settembre 2024 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.

Ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2024, 23:15

Link al sito della Regione: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-piano-regionale-contro-gli-incendi-boschivi-e-le-attivita-antincendio  Link al Piano e al Regolamento n. 3/2018
Nel merito si richiamano i seguenti articoli del “Regolamento forestale regionale” n. 3 del 01.08.2018:

  • Art. 58, che prevede, al comma 2, che le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, siano consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurino condizioni ottimali di umidità e che i fuochi debbano comunque essere spenti entro le ore 11.00;
  • Art. 60 riguardante, al comma 1, le pratiche da adottare al fine di prevenire l’innesco, come di seguito riportate: Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco;

Le indicazioni di cui sopra assumono particolare importanza nel nostro territorio, in quanto le aree boscate del ferrarese sono caratterizzate da diffusa presenza umana, oltre ad essere attraversate da arterie stradali o situate nelle vicinanze delle stesse. I numeri da chiamare (la telefonata è gratuita) in caso di avvistamento di un incendio boschivo sono:
- 115 da chiamare in caso d’incendio (numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco); 
- 1515 per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo (numero di emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale);
- 800841051 numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali.

Link attività informativa per i cittadini volta alla prevenzione degli incendi attraverso la diffusione di corretti comportamenti (a questo link sono consultabili i materiali realizzati dall’Agenzia per la campagna d'informazione AIB per il cittadino): 
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/agenzia/campagne  
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-piano-regionale-contro-gli-incendi-boschivi-e-le-attivita-antincendio

Si ricorda infine che il “PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI EX L. N. 353/00. PERIODO 2022-2026” approvato con DGR n. 1211 del 18/07/2022 è consultabile al seguente link: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi/normativa-sugli-incendi-boschivi

Si informa inoltre che il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha disposto, con propria DD n. 2369 del 31/07/2024 l’attivazione della fase di preallarme per gli incendi boschivi sul territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a partire dal giorno 03/08/2024 e fino al giorno 01/09/2024 compresi, dichiarando nel contempo lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi per il medesimo periodo, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche.

Si rammenta che durante il periodo a rischio di incendio boschivo gli organi competenti in materia di controllo e vigilanza sono incaricati di far rispettare il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018 e le ulteriori norme vigenti ed in particolare l’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs.152/2006 come integrato dall’art. 14 comma 8 del D.L. n. 91/2014 – convertito in Legge 11/08/2014 n. 116, secondo il quale “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.

Si precisa inoltre:

  • che la violazione dei divieti, con particolare riferimento al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene dichiarato lo stato di pericolosità, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della determinazione allegata sul bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  • che le sanzioni amministrative sono state potenziate dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”.

Documentazione: Fase di attenzione per gli incendi boschini


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