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Abilitazione per l’esercizio temporaneo del commercio al dettaglio durante manifestazioni o eventi

Servizio attivo

Procedure abilitative per l’esercizio delle attività non in sede fissa e in forma temporanea su aree di proprietà privata o di proprietà pubblica, nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Attività non in sede fissa e in forma temporanea su aree di proprietà privata o di proprietà pubblica, nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico

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Descrizione

A seguito della Determinazione n. 368/2024 sono state individuate le seguenti procedure abilitative per l’esercizio delle attività esercitate non in sede fissa e in forma temporanea su aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.

 

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Come fare

La documentazione, compilata in tutte le sue parti ed allegati, deve pervenire a mezzo PEC all'indirizzo comune.cento@cert.comune.cento.fe.it.

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Cosa serve

  • vendita prodotti agricoli: sono ammessi gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le condizioni di cui all’art. 2 del DM 20 Novembre 2007, per i quali non è richiesta alcuna comunicazione al Comune;
  • attività svolta da creativi e/o operatori del proprio ingegno: i soggetti devono essere muniti di apposita dichiarazione di atto notorio (vedi MODELLO) da mettere a disposizione dell’Organizzatore e degli Organi di controllo;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea: sono ammessi i soggetti abilitati attraverso la presentazione allo Sportello Unico del Comune di apposita SCIA in modalità telematica (ACCESSO UNITARIO) ai sensi dell’art. 10 della L.R. 14/2003;
  • attività artigianali: sono ammessi gli artigiani regolarmente iscritti all’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, limitatamente alla vendita dei propri prodotti realizzati in loco;
  • attività commerciali: in occasione di particolari manifestazioni o eventi preventivamente individuati dal comune, sono ammessi all’esercizio temporaneo del commercio al dettaglio i soggetti abilitati attraverso la presentazione allo Sportello Unico del comune di apposita SCIA in modalità telematica ai sensi degli articoli 19 della legge n.241/1990 (vedi MODELLO), 


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Cosa si ottiene

Abilitazione per l’esercizio temporaneo del commercio al dettaglio durante manifestazioni o eventi,

approvando il modello di SCIA per l’esercizio del commercio non in sede fissa in forma temporanea su area di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.

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Tempi e scadenze

ai sensi di legge

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Accedi al servizio

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025, 16:28

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