Descrizione
Con la Legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale", la Regione Emilia-Romagna:
- Riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale
- Favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività
- Istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
Il Codice del Terzo settore, approvato con Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, all'articolo 4, indica quali sono gli enti del Terzo settore:
"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, all'interno del quale sono comprese le Associazioni di promozione sociale.Fino a quando non sarà operativo il RUNTS, valgono però le iscrizioni al registro regionale.Infatti, come indicato all'art. 101, comma 3 del Codice:
"Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."L'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ed è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 meglio noto come "Codice del Terzo settore".
Bollatura/Vidimazione dei Registri delle Associazioni
La VIDIMAZIONE dei REGISTRI delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione è di competenza del Segretario Comunale. La richiesta va presentata all'Ufficio Protocollo compilando l'apposito modulo.
Registro Regionale delle A.P.S.
L'elenco di tutte le associazioni iscritte nel Registro regionale (volontariato e APS) è consultabile sul sito della Regione Emilia Romagna
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024, 17:05