Competenze
Sono da intendersi, quali enti di diritto privato in controllo pubblico, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione.
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Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2025, 10:21