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Licenza Alcolici - Novità 2026

Dal 1° gennaio 2026 viene eliminata la necessità di presentare la denuncia e ottenere la licenza fiscale per la vendita al dettaglio e/o somministrazione di bevande alcoliche.

Data :

10 febbraio 2026

Licenza Alcolici - Novità 2026
Municipium

Descrizione


Dal 1° gennaio 2026, come previsto dal D.Lgs. 43/2025*viene eliminata la necessità di presentare la denuncia e ottenere la licenza fiscale (ex UTIF/UTF) per la vendita al dettaglio e/o somministrazione di bevande alcoliche, nello specifico:
  • per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
  • l’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle Dogane.

Per approfondimenti, si invita a consultare la Circolare ADM n.13/2025 del 13/06/2025, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia (www.adm.gov.it).

* Il D.Lgs. 43/2025 ha modificato (con l'Art. 1) l'Art. 29 del D.Lg. 504/1995:
  • disponendo (con l'Art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026", 
  • aggiornando quanto previsto dal punto 1.10 della Tabella A del D.Lgs. 222/2016 , come segue:

nello specifico:
  • nella colonna “CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI”, viene precisato che la comunicazione produce effetto ai sensi del TUA e deve essere trasmessa all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • nella colonna “RIFERIMENTI NORMATIVI”, viene eliminato il riferimento all’articolo 63, il quale dispone per l’appunto l’obbligo di licenza di esercizio che ora viene eliminato.
  • gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento tributario.

ricordando che per gli esercenti che movimentano bevande alcoliche con altri Stati UE  che devono mantenere la licenza fiscale, da presentare al competente Ufficio territoriale delle Dogane:  

  • solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026, 09:25

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