Dal 1° gennaio 2014 con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è entrata in vigore la TASI, tassa per i servizi indivisibili .
Presupposto impositivo della Tasi, come definito dalla legge 147/2013, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l' applicazione dell' IMU.
Il Comune di Cento con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 18/3/2014 è andato ad approvare il regolamento per la disciplina della TASI, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 30/3/2015.
Con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/3/2015 sono state confermate le stesse aliquote TASI deliberate per l' anno 2014.
Il Comune ha previsto l' applicazione della TASI alle sole abitazioni principali ed a quelle ad essa equiparate, per le quali dal 1° gennaio 2014 non è dovuta l' IMU. Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili, sulle aree edificabili e sui terreni agricoli che sono soggetti ad IMU.
La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l' IMU, quindi si considera tale l' abitazione dove il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge, come per gli alloggi dei militari.
La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l' IMU, quindi si considera tale l' abitazione dove il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge, come per gli alloggi dei militari.
Come per l' IMU, il contribuente può considerare come pertinenza un fabbricato per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2, C/7. L' eventuale ulteriore pertinenza/e dovrà essere assoggettata ad IMU ma non a TASI.
Le aliquote Tasi deliberate dal Consiglio comunale sono le seguenti:
Le detrazioni TASI per l' abitazione principale definite dal Consiglio Comunale, da rapportarsi al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione e variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa (non rivalutata), sono stabilite nella seguente misura:
Importo rendita catastale unità abitativa | Detrazione euro |
---|---|
da € 1301,00 | 0 |
da € 251,00 a € 1300,00 | 50,00 |
inferiore/uguale a € 250,00 | 100,00 |
Immobili inagibili da sisma
La Legge di stabilità 2015 ha prorogato l' esenzione per i fabbricati inagibili da sisma, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 30/06/2015. Il regolamento TASI ha disposto che tale esenzione si applica anche alla TASI.
Si invitano i contribuenti a controllare (in prossimità del versamento del saldo 2015) se, eventualmente, lo Stato è intervenuto a prorogare l' esenzione per l' inagibilità da sisma anche per il saldo 2015.
Il versamento Tasi è eseguito mediante modello F24 in due rate alle seguenti scadenze:
acconto entro 16 giugno 2015 saldo entro 16 dicembre 2015
E' possibile versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014. Non si effettua il versamento qualora l' importo complessivamente dovuto per l' anno sia inferiore a 12 euro.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
CODICE COMUNE: C 469
CODICE TRIBUTO per abitazione principale: 3958 denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel modello F24 nella "sezione IMU ed altri tributi locali".
Esempio di calcolo 1 :abitazione principale posseduta per 12 mesi al 50 % da due coniugi cat. A/2 rendita catastale euro 1.200,00; garage cat. C/6 rendita catastale euro 80,00.
ABITAZIONE: rivalutazione 5 % della rendita: 1.260,00
coefficiente moltiplicatore rendita 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C6, C/7, con esclusione dell' A/10): 201.600,00
calcolo TASI al 2,50 per mille: 504,00
GARAGE: rivalutazione 5 % della rendita: 84,00
coefficiente moltiplicatore rendita 160: 13.440,00
calcolo TASI al 2,50 per mille: 33,60
applicazione della detrazione abitazione principale di euro 50,00 per 12 mesi di possesso :
TASI DOVUTA ( 504 +33,60 - 50,00) euro 487,60. Ciascun coniuge verserà 244,00 euro
Esempio di calcolo 2 :abitazione di cat. A/7 rendita catastale euro 1.350,00 in comproprietà con pari quote di tre fratelli, per 12 mesi e utilizzata come abitazione principale solo da uno dei tre.
rivalutazione 5 % della rendita:1.417,50
coefficiente moltiplicatore rendita 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C6, C/7, con esclusione dell' A/10): 226.800,00
calcolo TASI al 2,50 per mille: 567,00 * 33,33% = 189,00 (nessuna detrazione perché la rendita della abitazione è superiore ad euro 1.300,00.
Pagherà la TASI in relazione alla percentuale di possesso il solo fratello che vi abita, mentre gli altri due fratelli non verseranno TASI in quanto il Comune di Cento ha deliberato per le fattispecie diverse dall' abitazione principale che l' aliquota è pari a zero. Per loro l' immobile, essendo fabbricato diverso dalla abitazione principale, sarà assoggettato ad IMU.
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Regolamento Tasi modifica DCC 11 2015 | CC_11_2015_regolamento_tasi_modifica.1432119035.pdf | 737.28 KB | ||
Aliquote Tasi DCC 12 2015 | CC_12_2015_aliquote_tasi_conferma.1432119037.pdf | 215.63 KB | ||
Faq Ministero Finanze per IMU Tasi 2014 | FAC_MINISTERO_TASI_14.1402490300.pdf | 413.61 KB |