Data di ultima modifica: 
28 Giugno 2018

Pagare la TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili

Dal 1° gennaio 2014 con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è entrata in vigore la TASI, tassa per i servizi indivisibili .

Presupposto impositivo della Tasi, come definito dalla legge 147/2013, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l' applicazione dell' IMU. 

Il Comune di Cento con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 18/3/2014 è andato ad approvare il regolamento per la disciplina della TASI, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 30/3/2015.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/3/2015 sono state confermate le stesse aliquote TASI deliberate per l' anno 2014. 

Il Comune ha previsto l' applicazione della TASI alle sole abitazioni principali ed a quelle ad essa equiparate, per le quali dal 1° gennaio 2014 non è dovuta l' IMU. Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili, sulle aree edificabili e sui terreni agricoli che sono soggetti ad IMU.

La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l' IMU, quindi si considera tale l' abitazione dove il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge, come per gli alloggi dei militari.

La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l' IMU, quindi si considera tale l' abitazione dove il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge, come per gli alloggi dei militari.

Come per l' IMU, il contribuente può considerare come pertinenza un fabbricato per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2, C/7. L' eventuale ulteriore pertinenza/e dovrà essere assoggettata ad IMU ma non a TASI. 

Le aliquote Tasi deliberate dal Consiglio comunale sono le seguenti:

  • aliquota 2,5 (duevirgolacinque) per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento comunale all' abitazione principale, escluse dal pagamento dell' IMU. Sono assimiliate alla abitazione principale e dunque soggette alla TASI, le seguenti fattispecie:

    - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

    - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

    casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale), come definiti dal decreto del Ministero Infrastrutture del 22/4/2008;

    - unica unità immobiliare (purchè non appartenente alla tipologia di lusso) posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale della carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

    Novità per i cittadini AIRE: La legislazione nazionale ha stabilito che i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti AIRE, dal 2015 devono pagare l'IMU per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le "seconde case". La possibilità di assimilazione della abitazione posseduta in Italia e non locata alla prima casa è venuta meno. 
    Si informa, altresì, che a partire dal 1 Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
     
  • aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente. Pertanto sono ad aliquota zero per la TASI tutti gli altri fabbricati (di qualunque categoria catastale), le aree fabbricabili, le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8,A/9) e relative pertinenze che, insieme ai terreni agricoli, sono assoggettati ad IMU.

    Qualora l' immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa o, come più sotto specificato negli esempi di calcolo, per gli ex coniugi), quest' ultimo e l' occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l' occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. In questi casi la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10 % dell' imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90 % è a carico del possessorecui compete nella stessa misura anche la detrazione. 

    In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all' adempimento dell' unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.


Le detrazioni TASI per l' abitazione principale definite dal Consiglio Comunale, da rapportarsi al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione e variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa (non rivalutata), sono stabilite nella seguente misura:

 
Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro
da € 1301,00 0
da € 251,00 a € 1300,00 50,00
inferiore/uguale a € 250,00 100,00



Immobili inagibili da sisma
La Legge di stabilità 2015 ha prorogato l' esenzione per i fabbricati inagibili da sisma, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 30/06/2015. Il regolamento TASI ha disposto che tale esenzione si applica anche alla TASI.
Si invitano i contribuenti a controllare (in prossimità del versamento del saldo 2015) se, eventualmente, lo Stato è intervenuto a prorogare l' esenzione per l' inagibilità da sisma anche per il saldo 2015. 


Il versamento Tasi è eseguito mediante modello F24 in due rate alle seguenti scadenze:

acconto entro 16 giugno 2015 saldo entro 16 dicembre 2015


E' possibile versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014. Non si effettua il versamento qualora l' importo complessivamente dovuto per l' anno sia inferiore a 12 euro. 

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

CODICE COMUNE: C 469

CODICE TRIBUTO per abitazione principale: 3958 denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."

I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel modello F24 nella "sezione IMU ed altri tributi locali". 



Esempio di calcolo 1 :abitazione principale posseduta per 12 mesi al 50 % da due coniugi cat. A/2 rendita catastale euro 1.200,00; garage cat. C/6 rendita catastale euro 80,00. 

ABITAZIONErivalutazione 5 % della rendita: 1.260,00

coefficiente moltiplicatore rendita 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C6, C/7, con esclusione dell' A/10): 201.600,00

calcolo TASI al 2,50 per mille: 504,00 

GARAGE: rivalutazione 5 % della rendita: 84,00

coefficiente moltiplicatore rendita 160: 13.440,00

calcolo TASI al 2,50 per mille: 33,60

applicazione della detrazione abitazione principale di euro 50,00 per 12 mesi di possesso :

TASI DOVUTA ( 504 +33,60 - 50,00) euro 487,60. Ciascun coniuge verserà 244,00 euro 



Esempio di calcolo 2 :abitazione di cat. A/7 rendita catastale euro 1.350,00 in comproprietà con pari quote di tre fratelli, per 12 mesi e utilizzata come abitazione principale solo da uno dei tre. 

rivalutazione 5 % della rendita:1.417,50

coefficiente moltiplicatore rendita 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C6, C/7, con esclusione dell' A/10): 226.800,00

calcolo TASI al 2,50 per mille: 567,00 * 33,33% = 189,00 (nessuna detrazione perché la rendita della abitazione è superiore ad euro 1.300,00.

Pagherà la TASI in relazione alla percentuale di possesso il solo fratello che vi abita, mentre gli altri due fratelli non verseranno TASI in quanto il Comune di Cento ha deliberato per le fattispecie diverse dall' abitazione principale che l' aliquota è pari a zero. Per loro l' immobile, essendo fabbricato diverso dalla abitazione principale, sarà assoggettato ad IMU. 

 

Dove rivolgersi: 
Cento - Vicolo Sant' Agostino 6/a
051 6843223 - 227 - 228
051 6843209

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Regolamento Tasi modifica DCC 11 2015 PDF icon CC_11_2015_regolamento_tasi_modifica.1432119035.pdf pdf 737.28 KB
Aliquote Tasi DCC 12 2015 PDF icon CC_12_2015_aliquote_tasi_conferma.1432119037.pdf pdf 215.63 KB
Faq Ministero Finanze per IMU Tasi 2014 PDF icon FAC_MINISTERO_TASI_14.1402490300.pdf pdf 413.61 KB
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