SCIA e Autorizzazione al Funzionamento

La DGR 564/2000 e ss.mm.ii si applica alle strutture che offrono servizi rivolti a cittadini che si trovano in difficoltà a la propria autonomia psico-fisica e relazionale, perseguendo la finalità di favorire processi di emancipazione da situazioni di privazione/esclusione.

La Delibera Regionale norma quali sono le strutture soggette all’obbligo dell'autorizzazione al funzionamento e quali soggette alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Per l’apertura di strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie pubbliche o private è necessaria l'autorizzazione al funzionamento richiesta dal legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, eventuali variazioni del soggetto gestore o dei responsabili di una struttura esistente devono essere comunicate al Comune.
La deliberazione di Giunta Regionale n. 564/2000 e s.m.i. regolamenta il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.
Per autorizzazione si intende l’atto amministrativo che consente l'sercizio/funzionamento dell'attività da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato in possesso di requisiti minimi prestabiliti e verificati.
L’autorizzazione al funzionamento deve essere posseduta prima di dare avvio all'attività.
L'autorizzazione al funzionamento delle attività socio- sanitarie o socio-assistenziali ha validità a tempo indeterminato.

Tipologie di strutture socio - assistenziali o socio-sanitaria:

  • centro diurno assistenziale per anziani
  • comunità alloggio per anziani
  • casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani
  • casa residenza per anziani non autosufficienti (CRA)
  • centro socio-riabilitativo diurno per disabili
  • centro socio-riabilitativo residenziale per disabili
  • casa alloggio per malati di AIDS
  • centro diurno per malati di AIDS
  • comunità diurna per la salute mentale
  • comunità alloggio per la salute mentale

Permanenza dei requisiti dell’autorizzazione al funzionamento

Le strutture devono mantenere il possesso dei requisiti inseriti nella domanda di autorizzazione al funzionamento inclusi i requisiti richiesti dalle norme vigenti.
Si evidenzia che in analogia con quanto previsto per l’autorizzazione delle strutture sanitarie (LR 4/2008) il soggetto gestore non deve autocertificare ogni quattro anni la permanenza dei requisiti in applicazione del nuovo quadro normativo (LR 11/2016) ove sono esplicitati i compiti dei Comuni, delle Aziende USL e della Regione per la vigilanza delle strutture autorizzate e delle strutture oggetto di comunicazione di avvio attività. (DGR 664/2017)

Le stretture che devono obbligatoriamente presentare la SCIA e quindi non sono soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento sono:

  • le strutture con finalità prettamente abitative;
  • le strutture che offrono ospitalità ai soli fini della frequenza a corsi scolastici o di istruzione; - le strutture con finalità formative o di inserimento lavorativo;
  • le strutture di cui L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori";
  • le strutture con finalità diverse da quelle socio-assistenziali anche se al loro interno sono ospitati soggetti deboli o a rischio di emarginazione;
  • gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e disabili, persone con patologie psichiatriche, persone con dipendenze patologiche, le case famiglia, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti.

Allegati

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Documento coordinato in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie PDF icon Il testo integra e modifica i contenuti della DGR 564/2000 sulla base delle successive DGR: 1423/2015, 664/2017 pdf 567.81 KB

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