Data di ultima modifica: 
28 Giugno 2018

Pagare la TASI 2014 - Tributo per i Servizi Indivisibili

A decorrere dal 1/1/2014 la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a coprire i costi del servizio di raccolata e smaltimento rifiuti.

Presupposto impositivo della Tasi, come definito dalla legge 147/2013, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l' applicazione dell' IMU. 

Il Comune di Cento con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 18/3/2014 è andato ad approvare il regolamento per la disciplina della TASI definendo con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 18/3/2014 le aliquote TASI per l' anno 2014. 

Il Comune ha previsto l' applicazione della TASI alle sole abitazioni principali ed a quelle ad essa equiparate, per le quali dal 1° gennaio 2014 non è dovuta l' IMU.

La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l' IMU, quindi si considera tale l' abitazione dove il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge, come per gli alloggi dei militari.

Come per l' IMU, il contribuente può considerare come pertinenza un fabbricato per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2, C/7. L' eventuale ulteriore pertinenza/e dovrà essere assoggettata ad IMU ma non a TASI. 

Le aliquote Tasi deliberate dal Consiglio comunale sono le seguenti:

  • aliquota 2,5 (duevirgolacinque) per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento comunale all' abitazione principale, escluse dal pagamento dell' IMU. Sono assimiliate alla abitazione principale e dunque soggette alla TASI, le seguenti fattispecie:

    - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

    - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

    - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

    casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale), come definiti dal decreto del Ministero Infrastrutture del 22/4/2008;

    - unica unità immobiliare (purchè non appartenente alla tipologia di lusso) posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale della carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
     
  • aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente. Pertanto sono ad aliquota zero per la TASI tutti gli altri fabbricati (di qualunque categoria catastale), le aree fabbricabili, le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8,A/9) e relative pertinenze che, insieme ai terreni agricoli, sono assoggettati ad IMU.

    Qualora l' immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa o, come più sotto specificato negli esempi di calcolo, per gli ex coniugi), quest' ultimo e l' occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l' occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. In questi casi la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10 % dell' imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90 % è a carico del possessorecui compete nella stessa misura anche la detrazione. 

    In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all' adempimento dell' unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.


Le detrazioni TASI per l' abitazione principale definite dal Consiglio Comunale, da rapportarsi al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione e variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa (non rivalutata), sono stabilite nella seguente misura:

 
Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro
da € 1301,00 0
da € 251,00 a € 1300,00 50,00
inferiore/uguale a € 250,00 100,00


Il versamento Tasi è eseguito in autoliquidazione mediante modello F24. La scadenza della rata di acconto (per legge al 16 giugno 2014) è stata differita per il Comune di Cento al 15 luglio 2014. La seconda rata di saldo scade il 16 dicembre 2014. E' possibile versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014. Non si effettua il versamento qualora l' importo complessivamente dovuto per l' anno sia inferiore a 12 euro. 

Le scadenze di pagamento riportate nel regolamento comunale TASI (30 maggio e 30 novembre), non sono più valide perché sono state superate dalla normativa statale successiva che ha determinato quali scadenze quelle sopra riportate del 16/6 e 16/12. 

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

CODICE COMUNE: C 469

CODICE TRIBUTO per abitazione principale: 3958 denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."

I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel modello F24 nella "sezione IMU ed altri tributi locali". 



Esempio di calcolo 1 :abitazione principale posseduta per 12 mesi al 50 % da due coniugi cat. A/2 rendita catastale euro 1.200,00; garage cat. C/6 rendita catastale euro 80,00. 

ABITAZIONE: rivalutazione 5 % della rendita: 1.260,00

coefficiente moltiplicatore rendita 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C6, C/7, con esclusione dell' A/10): 201.600,00

calcolo TASI al 2,50 per mille: 504,00 

GARAGE: rivalutazione 5 % della rendita: 84,00

coefficiente moltiplicatore rendita 160: 13.440,00

calcolo TASI al 2,50 per mille: 33,60

applicazione della detrazione abitazione principale di euro 50,00 per 12 mesi di possesso :

TASI DOVUTA ( 504 +33,60 - 50,00) euro 487,60. Ciascun coniuge verserà 244,00 euro 



Esempio di calcolo 2 :abitazione di cat. A/7 rendita catastale euro 1.350,00 in comproprietà con pari quote di tre fratelli, per 12 mesi e utilizzata come abitazione principale solo da uno dei tre. 

rivalutazione 5 % della rendita:1.417,50

coefficiente moltiplicatore rendita 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C6, C/7, con esclusione dell' A/10): 226.800,00

calcolo TASI al 2,50 per mille: 567,00 * 33,33% = 189,00 (nessuna detrazione perché la rendita della abitazione è superiore ad euro 1.300,00.

Pagherà la TASI in relazione alla percentuale di possesso il solo fratello che vi abita, mentre gli altri due fratelli non verseranno TASI in quanto il Comune di Cento ha deliberato per le fattispecie diverse dall' abitazione principale che l' aliquota è pari a zero. Per loro l' immobile, essendo fabbricato diverso dalla abitazione principale, sarà assoggettato ad IMU. 

Dove rivolgersi: 
Cento - Vicolo Sant' Agostino 6/a
051 6843223 - 227 - 228
051 6843209

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Regolamento Tasi DCC 16 2014 PDF icon CC_16_REGOLAMENTO_TASI.1400160306.pdf pdf 823.69 KB
Aliquote Tasi 2014 DCC 17 2014 PDF icon CC_17_ALIQUOTE_TASI.1400160308.pdf pdf 563.41 KB
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imu