ALIQUOTE IMU 2014
Con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 18/03/2014 sono state deliberate per l' anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:
- aliquota per l' abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A/8, A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze 6,00 per mille, con detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- aliquota per aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati diversi da quelli di cui al punto precedente e soggetti ad IMU 10,60 per mille.
VERSAMENTO IMU
Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato mediante F24 utilizzando i codici tributo e il codice Comune di seguito riportati:
CODICE COMUNE: C 469
CODICI TRIBUTO:
- 3912 "IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9
- 3916 "IMU aree edificabili"
- 3918 "IMU altri fabbricati
- 3925 "IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Stato
- 3930 "IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota Comune
Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.
Dal 2013 ed anche per il 2014 allo Stato va versata solamente l'IMU relativa ai fabbricati del gruppo catastale D calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, utilizzando il codice tributo 3925. La quota di competenza comunale, pari al 3 per mille (10,60 - 7,60) deve essere versata utilizzando il codice tributo 3930.
Il versamento dell'IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2014.
L' imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00: tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l' anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
Gli enti non commerciali, per gli immobili in cui si svolge l'attività mista, effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due - di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente - devono essere versate la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
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Aliquote IMU DCC 18 2014 | CC_18_ALIQUOTE_IMU_2014.1400159937 (1).pdf | 300.56 KB | ||
Regolamento IMU (D.C.C. 62 del 2012) | regolamento_Imu.1495119542.pdf | 68.41 KB |