Periodo di validità: dal 4 maggio fino al prossimo 18 maggio 2020.
FAQ del Ministero sugli spostamenti - aggiornate a maggio 2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato in data 26 aprile 2020 un nuovo decereto, che entrerà in vigore da lunedì 4 maggio 2020, e che prevede principalmente le seguenti riaperture e nuove indicazioni per gli spostamenti:
- Nell'INDUSTRIA e nel COMMERCIO ALL'INGROSSO (Articolo 2 e allegato 3)
Riapre tutta la manifattura, le costruzioni e il commercio all'ingrosso funzionale alla manifattura e costruzioni. L'apertura parte dal presupposto che le aziende dovranno rispettare i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro (quello del 24 aprile 2020 integrato dall'allegato 6 del DPCM).
Inoltre, sempre dal 4 maggio (con obbligo di autocertificazione) l'Articolo 1 prevede che:
“La Fase 2 non è un liberi tutti. Ci sarà comunque sempre bisogno di un motivo per spostarsi”
Così per andare a fare visita ai parenti, ma senza fare riunioni di famiglia o assembramenti, sarà necessario avere l’autocertificazione ancora per altre due settimane. All’interno del modulo, quindi, verranno inserite queste altre due motivazioni: visita congiunti e rientro al domicilio. Rimangono invece inalterati gli spostamenti per lavoro e i motivi di salute.
- PARCHI E GIARDINI
Si riaprono parchi, ville e giardini pubblici ma con ingressi contingentati e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. I Sindaci potranno disporre la temporanea chiusura di specifiche aree verdi laddove non sia possibile assicurare il rispetto dei predetti requisiti - lettera e).
- SPORT
Riprenderanno le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionali dal Coni e dalle federazioni, ma solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti e quindi a porte chiuse. Chi vorrà fare attività fisica potrà allontanarsi dalla propria abitazione ma rispettando la distanza di almeno due metri dalle altre persone se si tratta di attività sportiva, mentre basterà un metro per l’attività motoria - lettere f) e g).
- CERIMONIE FUNEBRI
Saranno consentite le cerimonie funebri ma solo alla presenza di massimo 15 persone, privilegiando in particolare le cerimonie all'aperto con mascherina protettiva e rispetto del distanziamento sociale - lettera i).
- SERVIZI ALLA PERSONA
Rimangono confermate solo le aperture delle attività elencate nell'allegato 2 (lavanderie, tintorie, pompe funebri) - lettera cc)
- TRASPORTO PUBBLICO
Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche non in linea..sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e la cui erogazione deve essere modulata al fine di evitare sovraffollamento dei mezzi pubblicli nelle ore della giornata con la maggiore presenza di utenti - lettera ff) e allegato 8) e 9)
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- La riapertura dei negozi - così come dei musei, mostre e luoghi culturali all'aperto - invece è prevista per il 18 maggio 2020.
- La ripresa delle attività di bar e ristoranti (che da domani possono iniziare a effettuare vendita di cibo da asporto) e di tutte quelle rivolte alla cura della persona (saloni di bellezza, centri estetici, ecc.) è prevista per l'1 giugno 2020.
Attenzione:
⛔⛔ È vietato uscire ed è quindi previsto obbligo di dimora per soggetti con SINTOMATOLOGIA come febbre sopra 37,5 e difficoltà respiratorie.
- MISURE DI PREVENZIONE (Articolo 3):
- comma 2. è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbigo i bambini sotto i 6 anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l'utilizzo continuativo della mascherina.
- comma 3. possono essere utilizzate mascherine di comunità (monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adegauta barriera e che coprano dal mento al di sopra del naso.
- comma 4. l'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione (distanziamento fisico di almeno un metro e l'igiene costante delle mani) e alle misure igienico-sanitarie indicate all'Allegato 4.