Chi deve versare:
Le ipotesi di esclusione:
− esclusione dell’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze (massimo 1 per categoria C2, C6, C7)), ad eccezione dei fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 (abitazioni di lusso).
Si ricorda a questo proposito che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
− sono altresì escluse dall’IMU, in quanto assimilate per legge all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
• abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
• alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
• una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
− Sono escluse dall’ IMU in quanto assimilate all’abitazione principale dal Regolamento Comunale le seguenti fattispecie:
• unità immobiliare e relative pertinenze a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
- A norma del comma 708 della legge di stabilità 2014, “A decorrere dall’ anno 2014, non è dovuta l’ imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011”.
- Sono esenti dall’ IMU dal 1° gennaio 2014 i beni merce (che non hanno pagato il saldo 2013 per disposizione di legge). Appartengono a tale tipologia di immobili i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si segnala che, a norma dell’ art. 2 comma 5 bis del D.L. 102/2013, ai fini della applicazione del beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indicagli identificativi catastali degli immobili per i quali il beneficio si applica.
- A partire dall’ 1/1/2016, sono esenti dall’ IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’ art. 1 del D. Lgsl. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e i terreni ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.