Delibera Regionale 85/12
Articolo 1.8: Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente
Ai sensi dell'art. 6 della legge 1044/71 e nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure alla fase pre-scolare del bambino) di cui all'articolo 117,comma terzo della Costituzione, oggetto di potestà normativa concorrente Stato-regioni, i titoli di studio previsti per l'accesso ai posti di educatore per tutti i servizi educativi per la prima infanzia (nidi, servizi domiciliari, integrativi e sperimentali), sono i seguenti:
DIPLOMA
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diploma di maturità magistrale;
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diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
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diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
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diploma di dirigente di comunità;
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diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
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operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
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diploma di liceo delle scienze umane;
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titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge;
LAUREA
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diploma di laurea in Pedagogia;
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diploma di laurea in Scienze dell'educazione;
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diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
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diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 26-7-2007 "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);
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diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale" di cui alle classi:
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LM - 50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
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LM - 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
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LM - 85 scienze pedagogiche;
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LM - 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell'Educazione "vecchio ordinamento".
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Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.
A far tempo dal 1 settembre 2015 (anno educativo 2015-2016) saranno ritenuti validi per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per la prima infanzia i soli diplomi di laurea sopra indicati.
Continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.
Il personale, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale e con gli istituti di studio e di ricerca, nonché di una formazione su ambiti specifici, che consentano un
intervento coerente in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà.