Le assunzioni di personale di ruolo presso la Pubblica Amministrazione, in ottemperanza dal Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere effettuate attraverso selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento relativamente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso della scuola dell'obbligo, o tramite concorso pubblico per le altre figure professionali.
Pubblicazione bandi
Gli avvisi di concorso pubblico, solitamente, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - o nel Bollettino Ufficiale della Regione di appartenenza dell'Ente. Le singole Amministrazioni, tuttavia, possono adottare forme di pubblicità diverse da quelle sopra indicate grazie all'autonomia concessa dalla Legge Bassanini che ha dato facoltà agli Enti Pubblici di dotarsi di Regolamenti che disciplinino le modalità di svolgimento dei concorsi, i requisiti di accesso ai profili professionali nonché i criteri di valutazione delle prove e dei titoli.
Requisiti generali
Ai concorsi pubblici possono partecipare i cittadini italiani, in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, che non siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Tipi di concorso
I concorsi pubblici possono essere per esami o per titoli ed esami e comprendono, normalmente, una prova scritta ed una prova orale vertenti su argomenti tipici del profilo professionale messo a concorso nonché sulla specifica normativa di legge. La prova scritta può consistere nella redazione di un elaborato, eventualmente articolato in più quesiti, oppure nella compilazione di questionari a risposta multipla o, ancora, nella stesura di progetti tecnici, a seconda della figura professionale oggetto della selezione.
Graduatorie
I concorrenti che superano le prove previste dai bandi di concorso vengono compresi in una graduatoria finale redatta sulla base dei punteggi conseguiti nelle prove e sommati, nel caso di concorsi per titoli ed esami, a quelli attribuiti ai titoli di studio e professionali.
Le graduatorie, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della Legge Finanziaria per l'anno 2000, sono valide per 24 mesi, mentre nel caso di concorsi banditi da Enti Locali la validità è di 36 mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 21 della Legge 127/97 (Bassanini bis), fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.