In particolare art. 3 commi da 7 a 10
Le aziende che hanno subìto danni in seguito all’evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti, comunicando all’autorità competente le modifiche non sostanziali e possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.
Verifica di Sicurezza
Il titolare dell’attività produttiva (responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro) deve:
I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.
Le asseverazioni presentate saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
La verifica di sicurezza dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (G.U. n°131 del 7 Giugno 2012).
Il livello di sicurezza dovrà essere pari "almeno al 60%" di quella richiesta a un edificio nuovo. Tale percentuale deve essere raggiunta, qualora siano necessari interventi di miglioramento sismico, entro ulteriori 18 mesi.
Agibilità
Il certificato di agibilità sismica non può essere rilasciato in caso di:
Delocalizzazione delle Attività Produttive
E’ autorizzata la delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate.
Per ottenerla le aziende devono:
I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti a: