A norma del Regolamento comunale, sono considerati inagibili - inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inidonei all’ uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’ integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione.
Questi immobili hanno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, calcolata utilizzando la
rendita presente in catasto.
A tale scopo il contribuente deve richiedere, a proprie spese, una perizia all’Ufficio tecnico comunale ovvero può presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà che il Comune potrà successivamente verificare. La riduzione dell’ imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato.
Sisma 2012 - I fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2018 (art. 1 comma 722 L. 205/2017 n. 244).