Data di ultima modifica: 
31 Maggio 2018

IMU Immobili in comodato gratuito a parenti

A partire dall’ anno d’ imposta 2016 è stata prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 % per le unità immobiliari e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell’ abitazione oggetto di comodato;
  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’ immobile ceduto in comodato e non dve possedere altri immobili in Italia, con l’ unica possibile eccezione dell’ immobile adibito a propria abitazione principale e relative pertinenze;
  • l’ abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Come specificato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze, il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per usufruire della riduzione, deve intendersi come riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Pertanto il contribuente che oltre alla abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili censiti in categoria catastale diversa da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l’ agevolazione.

Ai fini della applicazione della disposizione citata, il soggetto passivo (comodante) deve attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, presentando al Comune la dichiarazione IMU su modello ministeriale, entro il termine del 30 giugno dell’ anno successivo a quello d’ imposta (30 giugno 2018 per l’ anno 2017). La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengono situazioni modificative ai fini dell’ imposta, che vanno dichiarate.

Dove rivolgersi: 
Cento - Vicolo Sant' Agostino 6/a
051 6843223 - 227 - 228
051 6843209

Condividi