La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020 art. 1 comma 599) ha stabilito che non è dovuta la rata di acconto IMU 2021 con riferimento alle seguenti fattispecie:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Pertanto, ad eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.
Con riferimento alle attività di bed & breakfast e di affittacamere, le Faq pubblicate sul sito del dipartimento delle Politiche fiscali precisano che l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale, anche se questo non è imposto dalla normativa in materia.
Esenzione per gli anni 2021 e 2022 già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
Il Decreto c.d. “Sostegni” (D.L. 41/2021 convertito con L. 69/2021) ha esentato dal pagamento della prima rata IMU 2021 i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario in possesso dei requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art.1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021. L’esenzione è limitata agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.
L’Ufficio tributi del Comune non dispone delle informazioni per verificare la legittima fruizione del nuovo beneficio previsto dal DL Sostegni; pertanto l’esenzione dovrà essere oggetto di dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale IMU 2021 (con scadenza di presentazione al 30/6/2022).
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Aliquote IMU 2021 | Approvate con DC n°32 del 27/05/2021 | 133.55 KB |