Data di ultima modifica: 
14 Giugno 2018

Dichiarazione I.C.I.

Per gli eventi accaduti nel 2010 la dichiarazione ICI dovrà essere presentata nel 2011, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010, con modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Non è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è il modello utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Il modello è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, per tutti gli altri atti formati o autenticati da tale data.
Di seguito si riportano le fattispecie più significative a titolo esemplificativo,  per le quali permane l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI:

  • immobili che godono di riduzioni dell’imposta;
  • immobili per i quali si applica la detrazione per abitazione principale in assenza del requisito della residenza anagrafica;
  • immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria;
  • immobili oggetto di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC.FA);
  • immobili assegnati a soci di cooperativa edilizia;
  • variazioni di caratteristiche dell’area (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);
  • compravendita o variazione di valore dell’area fabbricabile;
  • attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
  • immobili posseduti da persone giuridiche interessate da fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
  • immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004;
  • immobili oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
  • immobili oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Le casistiche in cui va presentata la dichiarazione sono individuate nelle istruzioni al modello di dichiarazione ICI 2008 e seguenti approvato con decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 12 maggio 2009. I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni possono essere ritirati presso l’Ufficio Unico delle Entrate

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