Validi fino al 31 agosto 2020
L’art. 104 del Decreto Legge del Governo italiano n. 18/2020 ha disposto la proroga di validità dei documenti italiani di riconoscimento e di identità già scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17.03.2020)
Nello specifico anche i permessi di soggiorno conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020 a tutti gli effetti di legge.
Sono prorogati al 31 agosto anche:
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I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
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Le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);
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I titoli di viaggio;
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La validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro - casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, etc.;
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I permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti;
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Le richieste di conversione.
I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.