L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.
L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza.
A partire dal 12 agosto 2021 le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dalla nascita del bambino/a, esclusivamente on-line sul sito di Clesius.