Data di ultima modifica: 
28 Giugno 2018

Ravvedimento operoso IMU 2012

Si ritiene utile ricordare che chi ha pagato in ritardo oppure ha pagato in modo insufficiente o ha omesso il versamento IMU, può sanare la posizione utilizzando il ravvedimento operoso.

L'istituto, contemplato dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997 è applicabile anche all’ IMU per esplicita previsione della circolare 3/DF/2012, paragrafo 14.

Il senso della norma è quello di consentire al contribuente, che si sia accorto di avere commesso una irregolarità, di sanarla in modo spontaneo, prima dell’ avvio di qualsiasi attività di accertamento da parte del Comune, beneficiando di una riduzione delle sanzioni normalmente applicabili.

Il ravvedimento può essere:

- RAVVEDIMENTO SPRINT se il versamento è stato effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza.La sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo oltre all’ applicazione degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, compreso il giorno del versamento.

- RAVVEDIMENTO BREVE se il versamento viene effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari al 3 % oltre all’ applicazione degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, compreso il giorno del versamento.

- RAVVEDIMENTO LUNGO se il versamento viene effettuato oltre il 30° giorno ma entro un anno dalla scadenza naturale dell’ imposta dovuta. La sanzione è del 3,75 % oltre all’ applicazione degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, compreso il giorno del versamento.

Ad oggi, sia in relazione all'acconto che al saldo 2012, l'unica forma di ravvedimento possibile è quella del ravvedimento lungo, associata a una sanzione ridotta del 3,75% ed al calcolo interessi, poiché sono già passati oltre 30 giorni dalle scadenze di pagamento.

Una ulteriore precisazione che va fatta riguarda la completezza del ravvedimento operoso; infatti, i benefici possono essere ottenuti solo alla condizione che, contestualmente al l'eventuale imposta dovuta, siano versate le sanzioni (conteggiate come sopra visto) e gli interessi. Questi ultimi si determinano moltiplicando l'ammontare della sola imposta dovuta per i giorni di effettivo ritardo e per il tasso annuo del 2,5%, dividendo poi il prodotto ottenuto per 36.500. I tre elementi dovuti per il perfezionamento del ravvedimento non trovano separata esposizione sul modello di versamento Imu: il versamento va effettuato cumulando le somme sul codice del tributo corrispondente alla tipologia di immobili posseduti, (quota comunale e/o quota statale), segnalando che si tratta di ravvedimento solo con la barratura dell'apposita casella che è inserita sia nel modello F 24 che nel bollettino postale.

Dove rivolgersi: 
Cento - Vicolo Sant' Agostino 6/a
051 6843223 - 227 - 228
051 6843209

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