Data di ultima modifica: 
13 Giugno 2024

Vendite straordinarie e sottocosto

 Vendite promozionale e sottocosto. Novità

Unica comunicazione per impresa con più esercizi commerciali

La legge 214/2023 ha introdotto novità in materia di commercio al dettaglio, in particolare l’art. 12 , al comma 2, introduce una semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese che intendano svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, vendite promozionali o vendite sottocosto.

In tali casi:

  1. le imprese possono presentare, in modalità telematica al SUAP del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti.
  2. il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali.

In collaborazione con il settore regionale competente in materia, è stato aggiornato il procedimento relativo alla comunicazione di vendita sottocosto "Comunicazione per le vendite sottocosto per il commercio in sede fissa" presente sul portale ACCESSO UNITARIO.

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SALDI ESTIVI 2023 - AVVIO POSTICIPATO AL 06/07/2023

In adeguamento alle determinazioni assunte nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22/03/2023, la Regione Emilia Romagna con propria DGR n. 797 del 22/05/2023 ha disposto: 

  • di posticipare, in via straordinaria per l’anno 2023, l’inizio delle vendite di fine stagione estiva (saldi estivi) al 6 luglio 2023, fermo restando la durata massima di sessanta giorni;
  • di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni in riferimento alle vendite di fine stagione.

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 Avviso: sono stati posticipati i saldi invernali 2020-2021 al 30 gennaio 2021 e con L.R. 29/12/2020 n. 11 è stata disposta la sospensione del divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali.

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Disposizioni in merito allo svolgimento di vendite di liquidazione, vendite di fine stagione, vendite promozionali e vendite sottocosto.

A seguito di chiarimenti pervenuti dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Turismo e Commercio, si ricorda che non è più in vigore la deroga prevista per i Comuni del cratere contenuta nell'Ordinanza n. 3 del 2012 relativa alle vendite straordinarie di cui all'art. 15 comma 1 del D.Lgs 114/1998.

Pertanto si ritengono valide le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1804/2016:

  1. Non possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;
  2. Rimane confermata la prescrizione contenute nell'art.15 del d.lgs.114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita;
  3. Le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolgeranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l' Epifania e che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, i saldi estivi, avranno inizio dal primo sabato di luglio e detti periodi avranno una durata massima di sessanta giorni;

Rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nell'allegato "A" della D.G.R. n. 1732/1999 ​e ss.mm.ii. ​in riferimento alle vendite di liquidazione e di fine stagione;

​Si ricorda inoltre che con D.G.R. n. 1780/2013 del 02/12/2013 è stato eliminato l'obbligo di comunicare al Comune l'effettuazione dei saldi di fine stagione​​​ e che anche lo svolgimento delle vendite promozionali non è​​​​ soggetto a preventiva comunicazione al Comune.

Per opportuna conoscenza e comodità si riportano le seguenti definizioni:

- Vendite straordinarie: svolte dall'esercente dettagliante offrendo condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti, nello specifico:

a) Vendite di liquidazione: svolte al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

  • cessazione dell'attività commerciale,
  • cessione dell'azienda,
  • trasferimento dell'azienda in altro locale,
  • trasformazione o rinnovo dei locali;

b) Vendite di fine stagione: riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

c) Vendite promozionali: effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. Non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;

Vendita sottocosto: vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.

Si ricorda che per le Vendite di liquidazione - vendite sottocosto, che prevedono comunicazione al Comune, tale comunicazione deve pervenire mediante portale ACCESSO UNITARIO- LEPIDA -  https://au.lepida.it/suaper-fe/ 

Dove rivolgersi: 
Cento - Via Malagodi, 12
051 6843302
051 6843331

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Allegati

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Delibera GR 1785 2020 PDF icon dgr_1785_2020_saldi.pdf pdf 235.4 KB
Circolare 3528/C del 2001 esplicativa DPR 218/2001 Vendite Sottocosto PDF icon Circ 3528 C del 2001 - Vendite sottocosto.pdf pdf 213.75 KB
D.P.R. 06.04.2001, n. 218 - Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto PDF icon D.P.R. 06.04.2001, n. 218 - Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto pdf 49.45 KB
DGR 1804 del 2016 disciplina delle vendite promozionali e date vendite fine stagione PDF icon DGR_1804_2016_DISCIPLINA_DELLE_DATE_DI_INIZIO_DELLE_VENDITE.1512990958.pdf pdf 241.7 KB
DGR 1780 del 2013 Modifiche alla DGR 1732 del 1999 PDF icon DGR_1780_2013_MODIFICA_ALLA_DGR_1372_1999.1512990956.pdf pdf 198.29 KB