Data di ultima modifica: 
04 Ottobre 2017

Denuncia di nascita dei figli

La denuncia di nascita può essere fatta:

  • per i genitori coniugati, da un solo genitore o da entrambi i genitori;
  • per i genitori non coniugati:
    • dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
    • dal solo genitore (madre o padre) che intende riconoscere il figlio.

E’ possibile, in presenza dell’accordo dei genitori, attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno.

La denuncia di nascita si può fare:

  1. entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale dove è avvenuta la nascita;
  2. entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato civile del comune dove è avvenuta la nascita o del comune di residenza dei genitori. Se i genitori hanno residenze diverse, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il comune di residenza della madre.

Documenti da presentare
Se la denuncia di nascita si fa presso lo Stato civile occorre presentare:

  • l'attestato di nascita rilasciato dall'Ospedale;
  • un documento di identità valido del genitore dichiarante o di entrambi i genitori se non sono coniugati.
Dove rivolgersi: 
Cento - Via XXV Aprile 1
051 6843314

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