Data di ultima modifica: 
20 Dicembre 2017

Scheda informativa

Campo di applicazione e tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152 debbono ottenere l'autorizzazione allo scarico tutti gli insediamenti produttivi e civili che scaricano acque reflue, siano esse di natura industriale, di natura domestica o di natura assimilabile a quella domestica, come definiti dall'art. 101, comma 7 dello stesso decreto.
L'art. 74, comma 1, lett. g) del decreto definisce come acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. La "prevalenza" va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico, che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività domestica, quali: il cucinare e il lavare, nonché l'eseguire modesti lavori. In coerenza con tale definizione sono da considerare acque reflue domestiche quelle derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
L'art. 74, comma 1, lett. h) del decreto definisce come acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od installazioni (cioè strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti o attrezzature mobili ricollocabili, ubicati all'aperto in area scoperta o piazzali, che diano luogo a scarichi di acque reflue) in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Nella nozione di "attività commerciali" contenuta nella lettera h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi, per cui per uno scarico derivante da tali attività si deve valutare se sia da classificare refluo domestico o industriale. A titolo esemplificativo danno origine ad acque reflue domestiche le seguenti attività:

  • laboratori di barbiere, parrucchiere, estetista e gli istituti di bellezza;
  • lavanderie, stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente a favore dell'utenza residenziale (sono escluse quindi le lavanderie industriali); da intendersi le cosiddette "lavanderia a secco ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;
  • commercio al dettaglio;
  • attività alberghiere e di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.).

Per alcune attività di servizio, quali ad esempio gli autolavaggi e i mattatoi, in considerazione del carattere "produttivo" degli scarichi, le acque reflue sono da considerarsi del tipo industriale.
Sono considerate acque reflue assimilate alle domestiche "per legge":

  • quelle derivanti da attività di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura, ivi comprese quelle derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate a tali attività quali, ad esempio, la pulizia saltuaria dei locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature. Sono fatte salve le prescrizioni e le cautela da adottarsi sulla base delle norme vigenti per la gestione dei contenitori/imballaggi di antiparassitari e prodotti fitosanitari, dei carburanti ed oli lubrificanti delle macchine agricole compresi gli oli usati nonché degli scarti/sottoprodotti usati in agricoltura;
  • quelle derivanti da attività di imprese dedite all'allevamento del bestiame in presenza di determinati requisiti;
  • quelle derivanti da attività di imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola in presenza di determinati requisiti.

Sono considerate acque reflue assimilate alle domestiche "per equivalenza qualitativa" le acque reflue industriali che possiedono le caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e precisamente che rispettano, prima di ogni trattamento depurativo, per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 degli allegati alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006, i valori limite fissati nella tabella 1 allegata alla delibera GR n. 1053 del 9/6/2003.
In caso intervenga un cambiamento della natura delle acque reflue, ad esempio in seguito alla modifica del ciclo produttivo o della tipologia stessa di produzione, occorrerà ottenere una nuova autorizzazione.

Fonti Normative:

Tipologie di Procedimenti:
A - NUOVA AUTORIZZAZIONE 
B - RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE IN SCADENZA 
C - VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE 
D - VARIAZIONE DI AUTORIZZAZIONE
E - CESSAZIONE

Ente Titolare: la titolarità del procedimento varia a seconda della natura delle acque reflue e del loro recapito finale;
Recapito in pubblica fognatura di acque reflue:

  1. provenienti da insediamenti produttivi il titolare del procedimento è Comune di Cento (Sportello Unico per le Attività Produttive) attraverso il Gestore del Servizio Idrico Integrato: HERA Ferrara s.r.l., Via Cesare Diana, 40 - 44044 Cassana (FE). Lun-Mer-Ven: 9,00-12,00. Operatori: Marco Cavalleretti tel. 0532/780544 e-mail: marco.cavalleretti@gruppohera.it, Barbara Balboni tel. 0532/780545 e-mail: barbara.balboni@gruppohera.it - Fax 0532/780295
  2. provenienti da insediamenti civili il titolare, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, è il Comune (Sportello Unico dell'Edilizia) attraverso il Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA Ferrara srl);

Recapito fuori fognatura di acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche:
Attraverso il Comune di Cento (Sportello Unico per le Attività Produttive) per l'ottenimento della autorizzazione da parte della Provincia di Ferrara, Settore Ambiente e Difesa del Territorio - Corso Isonzo, 105/A - 44100 FERRARA, Telefono 0532/299552 - Fax 0532/299553.
Recapito fuori fognatura di acque reflue domestiche, ivi comprese quelle di insediamenti produttivi o insediamenti adibiti ad attività di servizio con scarichi derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.

La titolarità è del Comune che la esercita attraverso l'ufficio competente:
1. Servizio Ambiente tramite SUE (per insediamenti di civile abitazione)
2. Servizio Ambiente tramite SUAP (per insediamenti produttivi e commerciali)

Endoprocedimenti collegati:

  • PARERE preventivo e concessione allo scarico rilasciato dal Consorzio di Bonifica o da altri gestori dei corpi idrici (qualora trattasi di scarichi in acque superficiali):
    • CONSORZIO di Bonifica Pianura di Ferrara, Via Borgo dei Leoni, 28 - 44121 Ferrara
      Telefono: 0532/218211 - Fax: 0532/211402 - e-mail: info@bonificaferrara.it
    • REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Servizio Provinciale Difesa del Suolo
      Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano, Viale Cavour, 77 - 44100 Ferrara
      Telefono: 0532/218811 - Fax: 0532/210127
  • PARERE A.R.P.A.
    • A.R.P.A. - Sezione Provinciale di Ferrara, Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara
      Telefono: 0532/234811 - Fax: 0532/234801 - e-mail: aoofe@cert.arpa.emr.it
  • PARERE AZIENDA U.S.L.
    • AZIENDA USL DI FERRARA - Distretto di Cento, Dipartimento di Sanità Pubblica presso Ospedale di Cento.
      Telefono: 051/6846015 - Fax: 051/6846043
  • ATTESTAZIONE di inesistenza pubblica fognatura
    • HERA Ferrara s.r.l.

Informazioni di dettaglio
Equiparazione
Sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i ricettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interponderali e simili).

Scarichi esistenti
Sono considerati scarichi esistenti:
a) di acque reflue domestiche quando gli scarichi sono in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo. In quest'ambito rientra il sistema previsto dalla L.R. n. 7/1983 e dalla L.R. n. 42/1986 nonché le denunce ex art. 9, comma 5, introdotte dalla stessa legge regionale per le imprese agricole dedite alla sola coltivazione del fondo;
b) di acque reflue industriali quando gli scarichi, alla data di entrata in vigore del decreto, sono in esercizio ed autorizzati.

Adeguamenti scarichi esistenti
I titolari degli scarichi esistenti sono tenuti a richiedere una nuova autorizzazione, in conformità alla nuova normativa, secondo modalità stabilite dalla Provincia o dal Comune in relazione ai rispettivi ambiti di competenza:
a) se autorizzati, alla scadenza dell'autorizzazione e comunque entro i termini di cui all'art. 170, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006;
b) se autorizzati in forma espressa ex Legge n. 319/1976 (senza scadenza) entro la data del 31/12/2004;
c) se autorizzati sulla base delle previgenti norme regionali sugli scarichi degli ex insediamenti civili con recapito diverso dalle pubbliche fognature, per le quali l'autorità competente non abbia provveduto al riesame secondo quanto previsto dalla legge n. 172/1995, entro la data del 31/12/2004;
I titolari degli scarichi esistenti sul suolo delle acque reflue industriali e delle acque reflue urbane devono essere adeguati ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 degli allegati alla parte terza del decreto (art. 103, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006).

A. - NUOVA AUTORIZZAZIONE
A.1. - Recapito in pubblica fognatura di acque reflue
1) Per lo scarico di acque reflue provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previa domanda da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive per l'inoltro a HERA Ferrara srl, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune oppure disponibile presso lo Sportello stesso.
2) Per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previa domanda da presentare allo Sportello Unico dell'edilizia per l'inoltro a HERA Ferrara srl, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune oppure disponibile presso lo Sportello stesso.
A.2. - Recapito fuori fognatura di acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune previa domanda da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, per l'inoltro alla Provincia di Ferrara - Settore Ambiente e Difesa del Territorio, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune oppure disponibile presso lo Sportello stesso, al quale dovranno essere allegati:
a) n. 6 copie della relazione tecnica;
b) n. 6 copie della planimetria dello stabilimento in scala appropriata;
c) n. 6 copie della Carta Tecnica Regionale dell'area dello stabilimento in scala 1:10.000;
d) n. 3 copie del nulla osta del Consorzio di Bonifica nel caso di scarico in canale di bonifica;
e) n. 3 copie del nulla osta del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione E.R.;
f) n. 3 copie del nulla osta dell'Ente gestore delle strade nel caso di scarico in fosso stradale;
g) n. 3 copie della relazione idrogeologica nel caso di scarico sul suolo per subirrigazione;
h) Bollettino di versamento delle spese d'istruttoria.
Ricevute le domande lo Sportello Unico provvederà ad inoltrare la domanda di autorizzazione allo scarico, in 3 copie, alla Provincia di Ferrara - Settore Ambiente e Difesa del Territorio.
A.3. - Recapito fuori fognatura di acque reflue domestiche
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune previa presentazione della domanda: 
1) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (se lo scarico deriva da interventi su fabbricati destinati ad attività di servizio, ricettive o ad uso produttivo) o allo Sportello Unico dell'Edilizia (se lo scarico deriva da interventi da eseguire in edifici di civile abitazione), per l'inoltro al Servizio Ambiente del Comune (competente al rilascio dell'atto autorizzativo), redatta su apposito modulo avente tra gli allegati anche:
a) dichiarazione (in 2 copie) di inesistenza della pubblica fognatura rilasciata dall'Ente gestore;
b) nulla osta allo scarico rilasciata dal Consorzio di Bonifica competente;
c) solo per sub irrigazione: 2 copie della relazione idrogeologica con firma in originale di tecnico specificatamente abilitato.
Ricevute le domande il S.U.A.P o il S.U.E. provvederà ad inoltrare:
1. copia della domanda di autorizzazione al Servizio Ambiente;
2. copia della domanda all'ARPA per il parere che dovrà essere trasmesso successivamente al Servizio Ambiente per la predisposizione dell'atto autorizzativo, con allegata sottoscrizione dell'impegno al pagamento della prestazione Arpa E.R. per il rilascio del parere tecnico obbligatorio - Modulo Acqua, scarichi e utilizzazione agronomica effluenti (vedi tariffario Arpa e modulistica rilascio pareri al link http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/ferrara/generale_2520.asp).

B. - RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE IN SCADENZA
Salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 59/2005, l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dalla data del rilascio.
I titolari delle autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi delle norme in vigore successivamente al 13/6/1999, devono richiedere il rinnovo un anno prima della scadenza (art. 124, co. 8, del D.Lgs n. 152/2006).
Sulla base della direttiva regionale approvata con delibera Giunta Regionale n. 1053/2003, il procedimento amministrativo avente per oggetto il mero rinnovo dell'autorizzazione allo scarico resta in capo all'Ente a cui compete la funzione autorizzativa.
Pertanto, trattandosi di rinnovo di autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Ambiente del Comune di Cento, utilizzando l'apposito modulo; per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, la domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà a trasmetterla all'Ente competente (HERA Ferrara srl per scarichi recapitanti in pubblica fognatura, Provincia di Ferrara per scarichi di acque reflue industriali o assimilate recapitanti fuori fognatura, Servizio Ambiente comunale per acque derivanti dal solo metabolismo umano o di prima pioggia recapitanti fuori fognatura).

C. - VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE
Nel caso di cambio societario o di titolarità di impresa è necessario procedere alla voltura dell'autorizzazione.
Analogamente al caso precedente, il procedimento amministrativo avente per oggetto la volturazione dell'autorizzazione allo scarico resta in capo all'Ente a cui compete la funzione autorizzativa.
Pertanto, trattandosi di rinnovo di autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti civili, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Ambiente del Comune di Cento; per scarichi provenienti da insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, la domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà ad inviarla all'Ente competente del caso (HERA Ferrara srl, Provincia di Ferrara, Servizio Ambiente comunale).
All'istanza firmata dal subentrante, redatta su apposito modello, deve sempre essere allegata copia della precedente autorizzazione da volturare.

D. - VARIAZIONE DI AUTORIZZAZIONE
E' necessaria qualora, per un qualsiasi motivo, l'insediamento venga ampliato, ristrutturato o variato nella destinazione d'uso oppure sia modificata la natura, la qualità degli scarichi o la struttura della rete fognaria o, infine, la ditta si trasferisca in altro luogo. La modifica di autorizzazione precedentemente rilasciata si configura, a tutti gli effetti, come nuova autorizzazione; pertanto, ai fini dell'ottenimento, si rimanda alle modalità descritte alla precedente lettera A).

E. - CESSAZIONE dell'attività (scarichi con recapito fuori fognatura)
In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, deve presentare apposita comunicazione redatta su apposito modello, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà all'inoltro alla Provincia di Ferrara - Settore Ambiente e Difesa del Territorio per l'adozione del provvedimento di competenza.

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Area tematica: 
Scarichi acque reflue