La normativa che regola i limiti dell'esercizio degli impianti termici è: D.P.R. n. 412/1993 – artt. 2, 3 e 4 – allegato A; D.P.R. n. 74/2013 – artt. 3, 4 e 5
La Legge, in base all’individuazione delle Zone Climatiche e dei relativi Gradi Giorno, attribuisce ad ogni Comune la propria Zona; ad ogni zona sono stati stabiliti i limiti per l’esercizio degli impianti termici.
Il Comune di Cento è classificato in zona E. Il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati in zona E è dal 15 ottobre al 14 aprile.
La durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici è di 14 ore, distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata dalle ore 05:00 alle ore 23:00.
D.P.R. n. 74/2013 - art. 4 comma 3
Al di fuori del periodo di attivazione, (zona E = prima del 15 ottobre e dopo il 14 aprile ), gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita dalla normativa vigente in via ordinaria e con una temperatura ambiente interna ai locali regolata dall’art. 3 del DPR 74/2013 anche senza espressa Ordinanza da parte del Sindaco (zona E = massimo 7 ore).
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
In merito ai limiti di esercizio degli impianti termici le Amministrazioni comunali hanno facoltà di deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 74/2013.
D.P.R. n. 74/2013 - art. 5
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.