Bollatura registro Associazioni di Volontariato

Con la Legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale", la Regione Emilia-Romagna:

  • Riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale
  • Favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività
  • Istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Il Codice del Terzo settore, approvato con Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, all'articolo 4, indica quali sono gli enti del Terzo settore:
"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore."

Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, all'interno del quale sono comprese le Associazioni di promozione sociale.

Fino a quando non sarà operativo il RUNTS, valgono però le iscrizioni al registro regionale.

Infatti, come indicato all'art. 101, comma 3 del Codice:
"Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."

L'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ed è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 meglio noto come "Codice del Terzo settore".

Bollatura/Vidimazione dei Registri delle Associazioni

La VIDIMAZIONE dei REGISTRI delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione è di competenza del Segretario Comunale. La richiesta va presentata all'Ufficio Protocollo compilando l'apposito modulo.

Registro Regionale delle A.P.S.

L'’elenco di tutte le associazioni iscritte nel Registro regionale (volontariato e APS) è consultabile sul sito della Regione Emilia Romagna

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