Ai sensi della Circolare Ministeriale n.8/2017 viene ora rilasciata, unicamente, la Carta Identità Elettronica (CIE), abbandonando l'emissione della carta d'identità in formato cartaceo, la quale verrà emessa solo nei casi di reale e documentata urgenza.
Il Cittadino minorenne (da 0 fino al compimento del 18° anno di età) deve essere accompagnato da almeno un genitore all'Anagrafe. La carta d'identità per il minore può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori, o del tutore o nulla osta del Giudice Tutelare. Le firme di entrambi i genitori possono essere acquisite, anche non contestualmente, presso l'ufficio Anagrafe.
Per il genitore impossibilitato a recarsi personalmente presso l'ufficio è possibile scaricare il modulo di assenso, compilarlo, sottoscriverlo, allegare un documento d'identità, infine consegnarlo all'altro genitore che accompagnerà il minore.
Si precisa che per i minori cittadini non italiani è sufficiente la presenza di un solo genitore, in quanto il documento viene rilasciato NON valido per l'espatrio. E' necessario presentare un documento di riconoscimento del minore rilasciato dal proprio Stato.
CON IL DECRETO 23 DICEMBRE 2015, IL MINISTERO DEGLI INTERNI HA INTRODOTTO OBBLIGATORIAMENTE L'EMISSIONE DELAL NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)
Cosa occore per carta d'identità elettronica (C.I.E.)
Si precisa come da Circolare n.8 del 5 settembre 2017:
“la Carta d'identità in formato cartaceo verrà rilasciata solo in caso di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche..”
Cosa occorre per carta d'identità cartacea:
La validità del documento è diversa a seconda dell'età del minore:
La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni (da 0 a 11 anni il minore non può firmare il documento).
Obbligo di documento individuale di viaggio per i minori italiani
Con nota n. 4513/58745 del 5 marzo 2012, il Ministero per gli Affari Esteri ha comunicato (Circolare del Ministero - obbligo documento individuale di viaggio per minori) che a decorrere dal 26 giugno 2012 i minori potranno viaggiare all'estero solo se titolari di un documento individuale (passaporto o carta di identità).
Tutti i minori che intendono viaggiare all'estero e siano attualmente iscritti sul passaporto dei genitori devono dotarsi, entro il termine sopra indicato, di un proprio documento di viaggio.
Carta d'identità ai fini dell'espatrio di minori di 14 anni
Per coloro che verranno accompagnati da terzi (non genitori) la procedura prevede una dichiarazione di accompagnamento.
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche le fotocopie del documento dell'accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ciò significa che, ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:
La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio. Inoltre, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.
Per ulteriori informazioni e moduli consultare la pagina del sito della Polizia di Stato.
Titolo | File | Estensione | Dimensione | Download link |
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Modulo assenso genitori per C.I. minori espatrio | assenso_genitori_per_c.i._del_minore.pdf | 103.75 KB |